Statute

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita un’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE ANGELO MARCELLO ANILE” disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

L’Associazione ha sede in Catania, viale Andrea Doria n.6, presso il Dipartimento di Matematica ed Informatica della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali della Università degli Studi di Catania.

La variazione della sede legale deve essere deliberata dall’Assemblea straordinaria dei Soci.

ARTICOLO 2 – Scopo

L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e si propone i seguenti scopi:

a) promuovere e coordinare ricerche e studi sulla matematica pura ed applicata;
b) stabilire rapporti di collegamento, collaborazione e consulenza con Università italiane e straniere;
c) favorire incontri, seminari, convegni, congressi per esporre i risultati di ricerche sui problemi relativi all’applicazione della matematica;
d) incentivare la formazione degli studenti attraverso l’istituzione e conseguente erogazione di borse di studio o premi per gli studenti e/o ricercatori più meritevoli;
e) promuovere la formazione attraverso l’organizzazione e la gestione di corsi, congressi, meetings, manifestazioni culturali di vario genere.

ARTICOLO 3 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli Associati, come previsto dall’art.13 del presente statuto.

ARTICOLO 4

Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche e/o giuridiche, gli enti di ricerca che avendo competenza in ordine alle attività svolte dall’Associazione, ne facciano richiesta e siano ammessi dal Consiglio Direttivo.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all’accettazione o meno della domanda stessa. La validità della qualifica di socio efficacemente conseguita all’atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea dei Soci.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo il diritto di recesso da parte del Socio.

ARTICOLO 5

Sono soci fondatori dell’associazione i comparenti all’atto costitutivo, nonché coloro che, con deliberazione unanime dei soci fondatori, verranno ammessi a far parte dell’associazione con tale qualifica.

Sono soci ordinari coloro che verranno ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte dell’associazione e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di iscrizione che verrà stabilita annualmente dal Consiglio stesso. A tutti i soci verrà rilasciata una tessera di ammissione.

ARTICOLO 6

Tutti i Soci possono:

partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione, intervenire e discutere alle assemblee generali, presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;

i soci fondatori solamente partecipano con il proprio voto alle delibere dell’Assemblea, purché in regola con la qualifica di Socio, ed esercitano il diritto di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo e per le modifiche dello statuto sociale.

Tutti i soci fondatori godono, sin dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 7

Tutti i soci hanno il dovere di:

  • osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti;
  • mantenere buona condotta civile e morale nell’ambito dell’Associazione ed al di fuori di essa;
  • versare puntualmente le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
  • astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.

ARTICOLO 8

I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

  1. dimissione volontaria;
  2. morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  3. esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
  4. scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art.26 del presente Statuto;
  5. decesso.

Il provvedimento di esclusione di cui al precedente punto 3 assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria.

Il Socio moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art.4 del presente Statuto.

ARTICOLO 9 – Le quote si distinguono in :

Quota associativa annuale: stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, che può essere differenziata a seconda della categoria di appartenenza dei Soci o dei servizi da loro utilizzati.

Quota aggiuntiva: per il pagamento di corrispettivi specifici.

Ogni Socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile a terzi.

Sia i soci fondatori che i soci ordinari possono recedere dall’associazione facendone domanda tre mesi prima della scadenza dell’anno sociale al Consiglio Direttivo il quale deciderà in merito. Nessun diritto potrà vantare il socio receduto sui beni costituendi il patrimonio dell’associazione.

ARTICOLO 10

Gli organi sociali sono:

a) l’Assemblea generale;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Comitato Scientifico;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 11

L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Essa può essere tenuta in via normale o anche in video-conferenza, in via telematica.

L’assemblea dei Soci Fondatori è costituita da tutti gli iscritti che abbiano tale qualifica.

All’Assemblea possono partecipare i soci ordinari i quali hanno la facoltà di esprimere pareri e proposte sull’attività sociale.

L’Assemblea dei Soci è anche organo giudicante dell’associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto di competenza del Consiglio Direttivo.

Le decisioni dell’Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propone l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell‘assemblea straordinaria potrà essere indetta dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno.

L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Le assemblee sono presiedute, di norma, dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 12

L’Assemblea viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione postale ordinaria o elettronica da parte del Presidente almeno quindici giorni, o per i casi d’urgenza almeno cinque giorni, prima del giorno fissato per la riunione oppure mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale e nei luoghi ove viene svolta l’attività, almeno quindici giorni prima della data fissata. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, l’elenco delle materia da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo e l’ora della seconda convocazione.

L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo ed è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente entro centoventi giorni dalla chiusura dell’anno sociale successivo per :

– discutere ed approvare la relazione dell’anno precedente;

– discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo.

Compete altresì, all’assemblea ordinaria:

  • l’elezione del Consiglio Direttivo dell’Associazione;
  • la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.

Essa delibera, inoltre, su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 11.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i due terzi (2/3) degli Associati aventi diritti di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

ARTICOLO 13

L’Assemblea straordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione postale ordinaria o elettronica da parte del Presidente almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione oppure mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale e nei luoghi ove viene svolta l’attività almeno 15 giorni prima della data fissata. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, l’elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo e l’ora della seconda convocazione.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

  • approvazione di modifiche dello Statuto sociale;
  • atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
  • scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli Associati.

ARTICOLO 14

Le cariche sociali hanno la durata di tre anni.

Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto o palese a discrezione dell’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è eletto con i voti espressi dai Soci fondatori nel corso dell’Assemblea sociale.

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua elezione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l’elezione del Presidente.

ARTICOLO 15

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci fondatori in regola con il pagamento delle quote associative e che :

a) non ricoprano cariche sociali in altre società, associazioni o enti aventi scopo analogo o affine a quello dell’associazione;
b) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a cinque componenti, determinato dall’Assemblea dei Soci ed eletti dall’Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti :

  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Segretario/Tesoriere;

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà sostituito da uno nuovo eletto dall’Assemblea dei Soci.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

ARTICOLO 17

Sono compiti del Consiglio Direttivo :

a) redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione annuale dell’Assemblea ordinaria dei Soci entro i termini stabiliti dal presente Statuto;
b) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria;
c) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
d) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
e) adottare provvedimenti sanzionatori verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei Soci;
g) stabilire l’importo delle quote sociali e i termini di pagamento;
h) deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell’Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
i) stipulare accordi di collaborazione scientifica e tutto quanto possa favorire un miglioramento dell’Associazione.

ARTICOLO 18

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, controlla il funzionamento dell’Associazione nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all’ordinaria amministrazione;

b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;

c) firma gli atti e ne delega la firma;

d) convoca le Assemblee.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto o in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.

ARTICOLO 19

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ARTICOLO 20

Il Segretario/Tesoriere

Il Segretario/Tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l’amministrazione dell’Associazione e si fa carico della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Il Segretario/Tesoriere può essere nominato dal Consiglio anche tra i Soci non facenti parte del Consiglio stesso.

La carica può essere assunta anche dal Presidente o dal Vice Presidente.

ARTICOLO 21

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, secondo delibera del Consiglio Direttivo e precisamente da :

  • il Presidente del Consiglio Direttivo
  • il Direttore del Dipartimento di Matematica ed Informatica dell’Università di Catania
  • il prof. Carmelo Anile dell’Università Cattolica di Roma
  • da quattro a sei membri scelti tra ricercatori di fama internazionale.

Il Comitato è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal componente più anziano.

Il Comitato Scientifico è eletto ogni tre anni dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi ragione un membro del Comitato Scientifico, la sostituzione può avvenire per elezione da parte del Consiglio Direttivo con le modalità previste dal presente statuto.

I membri così eletti durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio. Il Comitato Scientifico ha funzione consultiva del Consiglio Direttivo e fornisce pareri sulle iniziative atte al raggiungimento ottimale degli scopi dell’Associazione. Il Comitato Scientifico esprime i propri pareri nel corso delle riunioni che possono avvenire in via normale o telematica.

ARTICOLO 22

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, oltre a una relazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati, con la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 23

Il Collegio de Revisori dei Conti si compone di tre membri, eletti dall’Assemblea dei Soci, fra non soci iscritti nell’Albo dei revisori ufficiali del Ministero di Giustizia. I revisori nominano nel proprio seno il Presidente; il Collegio de Revisori dei Conti vigila e controlla l’andamento della gestione economica e finanziaria dell’associazione. I revisori debbono partecipare all’Assemblea, essi devono inoltre essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo , nelle quali partecipano senza diritto di voto ed esprimono parere .

ARTICOLO 24

Il patrimonio sociale è costituito:

a) da beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell’Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da Soci, dai privati o da Enti;

Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività sociali;

b) da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

ARTICOLO 25 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di Arbitro nominato dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Catania o, se non operante, dal Presidente del Tribunale di Catania.

L’arbitrato avrà sede in Catania e l’Arbitro giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

ARTICOLO 26 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l’esistenza dell’Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea straordinaria dei Soci.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i ¾ dei voti favorevoli dei Soci aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 13 di questo Statuto.

Non è ammesso il voto per delega.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l’Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità o in beneficienza.

ARTICOLO 27 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano in quanto compatibili, le norme degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e la normativa vigente in materia.